E’ possibile effettuare
offerte deducibili ad un’associazione di promozione
sociale?
Analogamente alle Organizzazioni di Volontariato iscritte ai
sensi della Legge 266/91 (ONLUS di diritto), anche le erogazioni
liberali effettuate nei confronti delle A.P.S. possono essere
detraibili/deducibili dalle imposte sui redditi da parte del
donante. A seconda dei soggetti eroganti si distinguono:
PERSONE FISICHE Per
esse e’ riconosciuta una detrazione
d’imposta IRPEF (art. 15, comma 1°, lett. i-quater,
D.P.R. 917/86) pari al 19% dell’importo donato, entro
un limite complessivo annuo di Euro 2.065,83 (max detraibile:
Euro 2.065,83
X 19% = Euro 392,51). Ciò a condizione che il versamento avvenga
tramite banca o ufficio postale (bonifico o bollettino di c/c
postale), o altri sistemi di pagamento previsti dall’art.
23 del D.Lgs. 241/97 (es. carte di credito).
IMPRESE E’ ammessa la deducibilità dal reddito di
impresa (ai fini IRES – art. 100, comma 25 2°,
lett. l, D.P.R. 917/86) delle erogazioni liberali per un importo
non superiore, alternativamente, ad Euro 1.549,37 od al 2% del reddito di impresa (il limite massimo è rappresentato
dal maggiore tra i due valori).
Esempio:
1. Reddito di impresa = Euro 25.000,00: max. deducibile
Euro 1.549,37;
2. Reddito di impresa = Euro 1.500.000,00: max. deducibile
Euro 30.000,00 (2%).
Diversamente
dalle ONLUS non è prevista la deducibilità delle
offerte in natura effettuate nei confronti delle A.P.S. Si
consiglia, infine, il rilascio di una ricevuta dalla quale
si rilevi la qualifica di A.P.S. e siano indicati
gli estremi normativi di riferimento. L’intera documentazione
relativa alla donazione deve essere conservata dal soggetto
donante e dalla A.P.S. entro i termini ordinari di accertamento (5 anni).