Informazioni
tratte dal (DPR
24 luglio 1996, n. 503) Eliminazione
delle barriere architettoniche in spazi pubblici
SPAZI
PER RIUNIONI E SPETTACOLI
Con
questa definizione si individuano tipologie edilizie ben
definite come teatri,
cinema, auditori, ma anche ambienti meno
caratterizzati destinati più in generale ad attività ricreative
sia all'aperto che al chiuso, temporanei o permanenti, compresi
i circoli privati.
Gli
spazi per riunioni e spettacoli devono essere VISITABILI.
Tale requisito è soddisfatto se risultano accessibili:
*
gli spazi esterni, ovvero almeno un percorso di collegamento
dalla viabilità pubblica
fino all'accesso dell'edificio;
* ove previsti, quota parte del posti auto, in parcheggio o autorimessa di
pertinenza dell'edificio;
* almeno una zona riservata al pubblico, come specificato ai successivi punti
1 e 2;
* almeno un servizio igienico;
* ove previsti, il palco, palcoscenico e almeno un camerino/spogliatoio con
relativo servizio igienico;
* nei casi di interventi in edifici esistenti, ove si presenti un'effettiva
impossibilità per il superamento di elementi di ostacolo (ad esempio
per il grave pregiudizio di ambienti vincolati), deve essere garantito il
requisito di VISITABILITA’ CONDIZIONATA mediante
l'apposizione, in prossimità dell'accesso,
di un pulsante di chiamata con l'apposito simbolo internazionale di accessibilità,
al fine di consentire una fruizione assistita.
1.
SALE CON POSTI A SEDERE - Nel
caso di sale con posti a sedere, si devono prevedere,
in prossimità delle
vie di esodo o di un luogo sicuro statico:
*
2 posti riservati ogni 400 o frazione di 400 posti, con un
minimo di 2, per
persone con ridotte capacità motorie;
* 2 spazi liberi su pavimento orizzontale, ogni 400 o frazione di 400 posti,
con un minimo di 2, riservati a persone su sedia a ruote, dimensionati in modo
tale da consentirne la manovra e lo stazionamento. IN
PARTICOLARE In
relazione al recente sviluppo delle multi sale cinematografiche, seppure
l'applicazione della normativa richieda un servizio
igienico accessibile per ogni sala, si ritiene sufficiente
garantire la facile raggiungibilità di un solo servizio
igienico accessibile posto in posizione comune a tutte le sale.
2. ALTRI LUOGHI PRIVI DI POSTI FISSI - Nel
caso di ambienti di spettacolo non propriamente identificabili
come sale con
posti a sedere e non compresi nei casi individuati
al punto precedente, occorre prevedere più in generale
una zona agevolmente raggiungibile da persona disabile, ubicata
in prossimità delle vie di esodo o di un "luogo
sicuro statico".
PERCORSI
ESTERNI
Negli
spazi esterni di pertinenza di edifici pubblici e privati
deve essere garantito almeno un percorso
di collegamento fino
all'accesso dell'edificio agevolmente fruibile anche da parte
di persone con ridotta o impedita capacità motoria,
tale da consentire anche l'utilizzo dei servizi annessi posti
all'esterno (come parcheggi ecc.). All'interno di spazi pubblici
o aperti al pubblico a carattere pedonale, come piazze, giardini
pubblici, parchi, deve essere garantito almeno un percorso
accessibile per la fruizione ambientale.
1. Larghezza
* larghezza minima di 90 cm, per il transito di una sedia
a ruote
* per una larghezza inferiore a 150 cm si devono prevedere, almeno ogni 10
m, spazi per l'inversione di marcia o l'incrocio di sedia a ruote.
2.
Lunghezza pendenza
Qualora
il percorso non sia in piano, la lunghezza massima consentita è in
funzione della pendenza prevista:
* la pendenza deve essere di norma pari al 5%. In tale caso,
ogni 15 m di percorso, devono essere previsti ripiani di sosta
di lunghezza minima di 150 cm
* in presenza di assetti, vincoli ed elementi preesistenti, è consentita
una pendenza superiore. In tale caso l'intervallo fra due ripiani consecutivi
deve ridursi proporzionalmente
* la pendenza trasversale massima è pari all'1%
ATTENZIONE! Si
fa presente che i percorsi esterni con pendenza superiore al
5% sono propriamente assimilabili alle rampe,
intese come collegamento verticale e devono quindi essere
dotati di opportuni accorgimenti.
3. Cambi
di direzione
Il percorso deve avere preferibilmente un andamento semplice
e regolare:
* tutti i cambi di direzione devono avvenire in piano
* le svolte a 90° devono avvenire in piano, all'interno
di uno spazio di dimensione minima di 170 cm su entrambi i
lati esterni.
4. Ostacoli sul percorso
* fino a un'altezza di 210 cm dal piano di calpestio il percorso
deve essere libero da ostacoli come segnaletica, insegne e
aggetti degli edifici, comprese le installazioni di cantieri
* il percorso esterno deve essere antisdrucciolevole
* il percorso esterno adiacente a zone non pavimentate deve avere un ciglio
di altezza minima di 10 cm, con varchi di accesso almeno ogni 10 m di lunghezza.
5. Dislivelli
* i dislivelli fino a 2,5 cm di altezza, seppur consentiti
dalla norma, sono comunque da evitare
* dislivelli superiori, fino a 15 cm, devono essere raccordati con rampe di
pendenza massima del 15%, e segnalati con variazioni cromatiche
* eventuali contro pendenze devono presentare una somma delle due pendenze
non superiore al 22%
SERVIZI IGENICI
E’ importante precisare come l'attuale normativa non
imponga più, per il servizio igienico, una forma con
dimensioni minime prefissate (si pensi al "vecchio" bagno
pubblico di 180 x 180 cm previsto dal D.P. R. 384/78), ma richieda
essenzialmente la verifica della fruizione di ogni singolo
sanitario. Da ciò consegue una piena libertà delle
soluzioni adottabili. Di seguito si riportano quindi le caratteristiche,
i minimi dimensionali e gli spazi di accostamento relativi
ai sanitari.
1.
Caratteristiche e minimi dimensionali dei sanitari vaso e bidet
devono
essere preferibilmente di tipo sospeso con sedile non aperto
davanti (per il vaso è preferibile
anche la cassetta di scarico posta dietro la schiena con
funzione
di appoggio e pulsante di scarico di grandi dimensioni e di
facile azionamento);
devono essere disposti in modo che:
+ l'asse del sanitario abbia una distanza minima di 40
cm dalla parete laterale;
+ il bordo superiore del sanitario abbia un'altezza compresa
tra 45 e 50 cm dal pavimento;
+ il bordo anteriore del sanitario abbia una distanza di 75/80
cm dalla parete di fondo;
il vaso deve inoltre essere corredato di un corrimano o maniglione
a seconda della distanza laterale dell'asse del sanitario dalla
parete. In particolare:
+ se l'asse
del vaso è posto
a 40 cm dalla parete laterale, deve essere posto un corrimano,
fissato a parete e distaccato
da questo almeno 5 cm, con un diametro di 3 o 4 cm a un'altezza
di 80 cm dal calpestio;
+ per vasi posti a distanza superiore dalla parete laterale,
deve essere previsto un maniglione (preferibilmente di tipo
ribaltabile) posto a 40 cm dall'asse del sanitario, di altezza
e diametro uguali a quelli del corrimano anzidetto;
+ per garantire l'accostamento laterale della sedia a ruote
al vaso o bidet deve essere previsto, sul lato opposto al corrimano/maniglione,
uno spazio libero minimo di 100 cm misurato dall'asse del sanitario;
+ deve essere
previsto un campanello di emergenza, del tipo con cordicella
fino
a terra, posto in prossimità del
vaso;
+ nei casi
di adeguamento è consentita l'eliminazione
del bidet. A tale riguardo, per ridurre al minimo i trasferimenti
sui sanitari, è sempre preferibile riassumere nel vaso
la funzione del bidet, con la dotazione di doccetta flessibile
a parete e la previsione di scarico a pavimento per la raccolta
di acque.
LAVABO
* deve essere di tipo a mensola (senza colonna), con il piano
superiore a un'altezza di 80 cm dal pavimento e, preferibilmente,
con sifone accostato o incassato a parete;
* per garantire l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, deve
essere previsto uno spazio libero minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore
del sanitario;
* sono preferibili rubinetti con manovra a leva e miscelatore termostatico.
VASCA DA BAGNO
* per garantire l'accostamento laterale della sedia a ruote
alla vasca, deve essere previsto uno spazio libero di dimensioni
140 x 80 cm;
* in prossimità della vasca devono essere previsti almeno
un corrimano a parete e un campanello di emergenza (del tipo
con cordicella);
* sono preferibili rubinetti con manovra a leva e miscelatore termostatico;
* nei casi di adeguamento è consentita la sostituzione della vasca con
una doccia a pavimento.
DOCCIA
*
deve essere garantito l’accostamento laterale alla
doccia;
* la doccia deve essere del tipo a pavimento (sono esclusi piatti doccia con
bordi rialzati) e provvista di sedile ribaltabile ed erogatore di tipo a telefono.
2.
Servizi igienici accessibili in edifici pubblici o aperti
al pubblico.
* le porte devono essere preferibilmente di tipo scorrevole
o con aperture verso l'esterno;
* all'interno deve essere prevista la dotazione minima di vaso e lavabo con
caratteristiche definite al punto 1) e i relativi spazi per l'accostamento;
* deve essere previsto un campanello di emergenza in prossimità del
vaso (del tipo con cordicella fino a terra);i servizi igienici degli alloggi
accessibili devono essere attrezzati con corrimano o maniglioni orizzontali
e/o verticali posti in prossimità dei sanitari.i*
i servizi igienici devono essere attrezzati
con corrimano o maniglioni orizzontali e/o verticali posti
in prossimità dei sanitari.
IN
PIU’
Limitatamente agli edifici pubblici deve essere previsto almeno
un servizio igienico accessibile per ogni nucleo di servizi
installati.
RAMPE
1.
Dislivelli
*
per brevi rampe di raccordo tra percorsi esterni pedonali
a livello
stradale, o in presenza di passi
carrabili, è consentita
una pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo
di 15 cm;
* non è considerato accessibile il superamento di un
dislivello superiore a 3,20 m mediante rampe;
* limitatamente all'interno di impianti ferroviari è consentito
il superamento di dislivelli superiori a 3,20 m mediante successione
di rampe inclinate;
2.
Pendenze e sviluppo
* la pendenza non deve superare l'8%. Sarebbe camunque opportuno
previlegiare sempre la pendenza rispetto alla lunghezza adottando
valori percentuali inferiori;
* solo nei casi di adeguamento sono ammesse pendenze superiori, fino al 12%,
definite in funzione dello sviluppo lineare della rampa;
* ogni 10 m devono essere previsti ripiani orizzontali di dimensioni minime
1,50 x 1,50 m, oppure di 1,40 x 1,70 m (1,40 m in senso trasversale e 1,70
m in senso longitudinale al senso di marcia);
* anche in presenza di interruzioni mediante porte devono essere previsti tali
ripiani di sosta, antistanti e retrostanti le porte in aggiunta ai necessari
spazi di apertura dell'anta;
* in caso di percorsi pedonali esterni, di norma si devono impiegare pendenze
non superiori al 5%, con ripiani di sosta (lunghi almeno 1,50 m) ogni 15 m;
3. Caratteristiche
delle rampe
* le rampe devono presentare andamento regolare e omogeneo
per tutto il loro sviluppo;
* la larghezza minima deve essere;
* 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote 150 cm per
consentire l'incrocio di due persone. Si ritiene comunque preferibile, in special
modo per le rampe di accesso agli edifici, una larghezza di 150 cm;
* la pavimentazione deve essere antisdrucciolevole;
* il parapetto deve essere alto almeno 1 m e inattraversabile da una sfera
di 10 cm di diametro;
* nel caso il parapetto non sia pieno, la rampa deve avere un cordolo alto
almeno 10 cm;
* su entrambi i lati della rampa deve essere disposto un corrimano, di altezza
compresa tra 90 a 100 cm; se la rampa è larga piu di 6 m, di norma si
deve disporre anche un corrimano centrale. In corrispondenza dei ripiani il
corrimano deve essere prolungato per almeno 30 cm;
* è consigliabile disporre un segnale al pavimento (ad es. una fascia
in materiale differente) percepibile da parte dei non vedenti, a segnare l'inizio
e la fine della rampa.
Info tratte dal (DPR
24 luglio 1996, n. 503) Eliminazione delle
barriere architettoniche in spazi pubblici