ONLUS - APS - COOPERATIVE
SOCIALI
COS'E' IL TERZO SETTORE
In questa categoria vi rientrano tutti quei soggetti (generalmente
individuati nelle Organizzazioni di volontariato, nelle Cooperative
sociali, nelle Associazioni di promozione sociale e nelle
Fondazioni "pro-sociali")
che, facendo propri i criteri del "non profit" (assenza
di finalità di lucro) ed agendo secondo logiche diverse
da quelle delle Istituzioni pubbliche e da quelle delle imprese
propriamente dette, svolgono attività di varia natura (nei campi dell'educazione,
della sanità, dei servizi sociali, della tutela ambientale,
etc.) attraverso
forme di "paretcipazione sociale".
ONLUS
Il termine ONLUS indica Organizzazioni Non Lucrative di
Utilità Sociale
e riguarda le associazioni, gli enti e le cooperative "non
profit" che a vario titolo operano sul territorio nazionale. Ente
non commerciale è la figura fiscale che definisce
associazioni, fondazioni, club, comitati, società cooperative
e gli altri enti di
carattere privato con o senza personalità giuridica,
organizzazioni di volontariato se iscritte al Registro Regionale
del Volontariato
(Legge 266/91), Cooperative sociali (Legge 381/91) e ONG Organizzazioni Non Governative (Legge 49/87). Con
questa denominazione si vuole sottolineare che l'attività principale
non deve essere un'attività commerciale, ma che attività commerciali
sussidiarie non sono tuttavia escluse. Le Onlus sono organismi
che operano in settori determinati di interesse
collettivo per il perseguimento di esclusive
finalità di solidarietà sociale.
Sono esclusi gli enti pubblici, le società commerciali
diverse da quelle cooperative, le fondazioni
bancarie, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni
sindacali, le associazioni di
datori di lavoro e di categoria.
I settori nei quali è prevista l'attività delle
Onlus sono i seguenti:
1. assistenza sociale e socio-sanitaria;
2. assistenza sanitaria;
3. beneficenza;
4. istruzione;
5. formazione;
6. ricerca;
7. sport dilettantistico;
8. tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico
e storico;
9. tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
10. promozione della cultura e dell'arte;
11. tutela dei diritti civili.
Le organizzazioni di volontariato e le cooperative sociali
che sono iscritte nei registri provinciali e regionali (LR
7/94) diventano
automaticamente ONLUS di diritto senza l'obbligo di dichiarazione
(legge 460, art. 10, comma 8); le organizzazioni non governative
(ONG) riconosciute dal Ministero sono riconosciute come ONLUS;
l'iscrizione al registro dell' associazionismo ( LR 34/2002)
invece
non conferisce l’automatica acquisizione dello stato
di ONLUS.
Per informazioni sull'iscrizione si rimanda alla sezione
regionale delle ONLUS
APS
- ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
L'approvazione della Legge 383/2000 da parte del Senato
completa il quadro normativo tracciato dalla legge-quadro
sul volontariato
(L
266/91) e da quella sulla cooperazione sociale (L 381/91),
affidando un ruolo determinante al mondo del terzo settore
e del volontariato.
La nuova legge ribadisce infatti il principio di sussidiarietà tra
istituzioni e associazioni senza scopo di lucro e istituisce
ufficialmente
un nuovo soggetto all'interno dell'ampio panorama degli
enti non profit: le APS - ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
L'articolo 2 della Legge 383/2000 definisce Associazioni
di Promozione Sociale "le associazioni riconosciute
e non riconosciute, i
movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni
costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale
a favore di associati
o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto
della libertà". Viene cioè introdotto
il concetto di utilità sociale, con evidente
differenziazione rispetto alle Onlus, che, a dispetto del
nome, sono invece costituite per l'esclusivo perseguimento
di finalità di
solidarietà sociale. Non sono considerate APS: i partiti politici, le organizzazioni
sindacali e quelle professionali, i circoli privati e tutte
quelle
organizzazioni che pongono limitazioni all'ingresso dei
soci in riferimento alle condizioni economiche o a qualsiasi
altra
forma di
discriminazione. Le
differenze tra ONLUS e APS risiedono
dal concetto di fondo per cui le organizzazioni nascono. Il
concetto di
utilità socialeè legato
all'esigenza di soddisfare o migliorare un bisogno umano;
il concetto di solidarietà è invece legato
ai valori di aiuto, fratellanza, intervento
a favore di terzi in situazioni di bisogno o di evidente
svantaggio rispetto ad altri. Quindi: le APS tendono a migliorare la qualità della
vita, promuovendo "la solidarietà e il volontariato
nonché l'aggregazione
sociale attraverso lo svolgimento di attività culturali
o sportive al fine di innalzare la qualità della
vita, come ad esempio le ACLI e l'ARCI" (Circolare ministeriale n. 124/E del 12 maggio
1998), mentre le ONLUS "costituiscono una autonoma
e distinta categoria di
enti", considerata particolarmente meritevole di agevolazione
fiscale in considerazione dell'alto grado di attività svolte
a favore di terzi,
in quanto comunque rivolte a soggetti svantaggiati.
Le APS possono assumere in primo luogo la forma di associazioni,
riconosciute o non riconosciute, ma anche di movimenti,
gruppi,
coordinamenti e federazioni. Accanto quindi ad una figura
giuridicamente tipica e regolata dal Codice Civile, vi
sono anche figure
e soggetti assai atipici. La questione è in parte risolta
dall'articolo 3 che impone alle APS di costituirsi con "atto
scritto", fissando il
contenuto minimo dello statuto, la denominazione, l'oggetto
sociale e una rappresentanza legale. Per la costituzione
di un'APS occorre
quindi innanzitutto un requisito di forma, a pena di nullità:
l'atto costitutivo deve cioè essere redatto per
iscritto, ma non necessariamente
con atto pubblico o scrittura privata autenticata. In base ad alcune caratteristiche essenziali le Associazioni
di Promozione sociale possono essere iscritte nel registro
regionale Emilia
Romagna.
Tali associazioni sono quelle che operano in almeno cinque
province del territorio regionale attraverso articolazioni
locali strutturate su
base associativa; e gli organismi di collegamento e coordinamento
di sole associazioni di promozione sociale, di cui almeno
quindici
iscritte in almeno cinque registri provinciali.
Tutte le altre vanno iscritte nei registri provinciali.
Infine per le associazioni di promozione sociale si applicano
le riduzioni che riguardano le Onlus, sono ridotte anche le
spese postali
del 50% e per le attività di telecomunicazioni che riguardano
le attività delle associazioni sociali e di volontariato
qualora ne facciano richiesta.
Per informazioni sull'iscrizione si rimanda
alla sezione regionale delle APS - LINK
COOPERATIVE
SOCIALI
In base alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, le cooperative
sociali o di solidarietà sociale hanno lo scopo di perseguire
l’interesse
generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione
sociale dei cittadini attraverso:
1. la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.
I servizi debbono essere finalizzati alla promozione
umana ed all’integrazione
sociale
dei cittadini, come interesse generale della comunità.
Tale funzione, in concreto, viene svolta da quei servizi sociali
ed assistenziali,
scolastici di base e di formazione professionale, sanitari
di base e ad elevata integrazione socio-sanitaria, tutti
di rilevanza costituzionale;
2. lo svolgimento di attività diverse – agricole,
industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento
lavorativo di persone
svantaggiate, nella duplice prospettiva di realizzarne
l'integrazione sociale con modalità produttive e non meramente assistenziali.
La denominazione sociale comunque formata, deve contenere
l’indicazione
di “cooperativa sociale”, non avendo valore
nessuna altra
dicitura, anche se di contenuto analogo. L’atto costitutivo e lo statuto debbono, altresì,
indicare espressamente in quale dei due settori, tra
quelli indicato ai punti a) e b), la
cooperativa intenda operare.
Le cooperative sociali, in quanto datori di lavoro, nei
confronti dei dipendenti non soci o dei soci, per i quali è stato
instaurato un
rapporto di lavoro subordinato, sono soggette, come tutti
gli altri datori di lavoro, agli obblighi contributivo
nei confronti
degli istituti
che gestiscono le forme assicurative-previdenziali: INPS
e INAIL.
Il legislatore prevede benefici di natura contributiva
alle cooperative sociali: alcuni sotto forma di riduzione
di alcune
aliquote
contributive o addirittura di esenzione completa dell’onere
contributivo, altri sotto forma di riduzioni dei contributi
attraverso
l'autorizzazione ad adottare retribuzioni convenzionali
con periodi medi di occupazione.
In Emilia Romagna le cooperative sociali rappresentano
un'importante realtà sia sotto il profilo occupazionale sia dell'erogazione
di
servizi.
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ULTERIORI INFORMAZIONI Regionali
Sito di riferimento regionale per le ONLUS
Sito di riferimento regionale per le APS
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Aggiornata al 15/04/2009 - Informazioni tratte da: